APPROFONDIMENTO DEL MESE DI MARZO 2024

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’Imposta o contributo di Soggiorno,come previsto dall’art. 4 del D.Lgs.23/2011 è destinata a “finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Le delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica della stessa da parte della Giunta Comunale non sono sottoposte al termine di cui all’articolo 1 comma 169 della Legge 297/27.12.2006; le medesime delibere,a decorrere dall’anno 2020,sono soggette a un regime di pubblicità costitutiva ed efficaci dal secondo mese successivo alla pubblicazione su sito del MEF,che vi provvede entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte del Comune nel portale del Federalismo fiscale. Il descritto regime di Pubblicità non trova applicazione per le Regioni a Statuto Speciale della Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Il presupposto di imposta è individuato nell’alloggio della struttura ricettiva ubicata nei comuni capoluogo di Provincia, dell’unione dei comuni, nonché dei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o delle città d’arte.

Il Responsabile del pagamento è il gestore della della struttura ricettiva ovvero coloro che esercitano attività imprenditoriale di carattere alberghiero.

La misura dell’imposta, viene stabilita dall’Ente locale, previa delibera della Giunta:

– sino ad un massimo di € 5,00;

– sino ad un massimo di € 10,00 per i comuni capoluogo di provincia,con una densità media di presenze triennali 20 volte superiore la popolazione media residente.

Per quanto concerne le fattispecie di esenzione dall’imposta, nonostante l’assenza di un paradigma normativo, dall’esame degli atti regolamentari adottati dai comuni, è possibile individuare le seguenti ipotesi più ricorrenti, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:

  • iscritti all’anagrafe dei residenti del comune impositore o, in caso di Unione di comuni, di uno dei comuni facenti parte dell’Unione medesima;
  • soggetto minore di anni 12 o 14;
  • lavoratori dipendenti presso le strutture ricettive;
  • autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • soggetti malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e loro accompagnatori;
  • soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale limitatamente a un accompagnatore per paziente;
  • soggetti portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori;
  • soggetti appartenenti alle Forze armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che pernottino per esigenze di servizio;
  • soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni per emergenze ambientali o in occasione di calamità;
  • studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o di formazione professionale, attestati da università, scuole o enti di formazione;
  • soggetti che pernottano negli ostelli della gioventù.


I gestori o i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo (nell’ambito della locazione breve) devono rispettare i seguenti obblighi:

  • esporre, in appositi spazi presso le proprie strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal comune riguardante l’applicazione, la misura e le fattispecie di esenzione dell’imposta;
  • incassare l’imposta e riversarla al comune sulla base delle scadenze stabilite nel regolamento comunale;
  • presentare, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23 del 2011 e dell’art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50 del 2017, la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 29 aprile 2022. Detto modello di dichiarazione non è direttamente applicabile ai soggetti che gestiscono le strutture ricettive del territorio dei comuni facenti parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano – nonché di quelli delle Regioni a statuto speciale della Valle d’Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, avendo tali Autonomie istituito un tributo proprio nell’esercizio della facoltà di cui ai rispettivi statuti speciali. Conseguentemente, anche gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi rientrano nelle prerogative statutarie

esempio di modello di dichiarazione imposta di soggiorno:

Per ciò che concerne la riscossione eventualmente coattiva di questa entrata,è fuori di dubbio che trattandosi di una entrata tributaria,è possibile assoggettarla alla riscossione privilegiata.

Nel caso di non rispondenza fra il presupposto impositivo dichiarato e il versamento del tributo, sarà possibile predisporre un accertamento impoesattivo, che precederà la riscossione forzata.

Sarebbe opportuno inviare un avviso bonario di pagamento e un sollecito,prima di procedere alla riscossione coattiva.