APPROFONDIMENTO DEL MESE DI APRILE 2024

Opposizione agli atti esecutivi

L’articolo 57 del DPR 602/1973, include per il contribuente,il ricorso al Giudice Ordinario, ai soli atti relativi alla Pignorabilità dei beni. La competenza del Giudice Ordinario in materia di riscossione coattiva è circoscritta ai compiti di controllo della ritualità,delle operazioni giuridiche che conducono al vincolo sui beni da espropriare,alla vendita o all’assegnazione dei beni e alla distribuzione della somma ricavata. Tale disposizione trova conferma applicativa nel D.Lgs 31 dicembre 1992/ n°546 art. 2: “rientrano nella attribuzioni del Giudice Ordinario gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto,successivi alla notifica dell’avviso di pagamento che l’agente della riscossione deve effettuare se non ha iniziato l’espropriazione entro l’anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

In linea di principio gli estremi del rapporto che lega la giurisdizione ordinaria e le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado,possono essere collegati alla seguente distinzione:al giudice civile spetta il giudizio sulla legalità dei modi attraverso i quali viene attuato forzosamente il diritto vantato dall’Amministrazione mentre, spetta alla giurisdizione tributaria ,la cognizione sui fatti incidenti la pretesa tributaria come i fatti costitutivi,modificativi e impeditivi con la notificazione dell’accertamento esecutivo.

Il sistema delineato dall’articolo 57 si applica soltanto alla esecuzione finalizzate alla esazione di entrate tributarie, spetta alla Giurisdizione tributaria (contestazione del titolo impoesattivo, della relativa notifica e delle esecuzioni delle Entrate patrimoniali).

Le opposizioni agli atti esecutivi sono proposte con atti di forma di ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione. Il ricorso è atto di parte che trova la propria disciplina nell’articolo 125 cpc e la proposizione è stabilita entro il termine di 20 giorni da quando l’atto è stato compiuto.

La legittimazione attiva spetta:

– al debitore;

– al soggetto passivo dell’esecuzione;

– al terzo assoggettato all’esecuzione;

– ai soggetti destinatari dei singoli atti, se interessati a rimuoverli.

La legittimazione passiva spetta :

– Soggetto emettente il titolo ( varierà secondo la modalità di riscossione attuata,se direttamente esplicata dall’ente locale,per il tramite di Società di riscossione terze

o per il tramite della cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione);

– agli altri interessati a far accertare l’invalidità di un atto esecutivo.

Il Giudice dell’Esecuzione,una volta che è stato proposto il ricorso,fissa con decreto l’udienza e ordina,entro cinque giorni, il deposito in cancelleria di tutti gli atti del processo.

Si sottolinea che all’udienza fissata sulle opposizioni agli atti esecutivi si applicano le norme sul procedimento camerale; lo svolgimento del giudizio è in forma contenziosa e deve concludersi con una sentenza ( impugnabile con regolamento di competenza ex art. 187 cpc e con ricorso in cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.).