Funzionario Responsabile della Riscossione (GUIDA)

Guida Teorica Normativa e Pratica Operativa

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è image-7.png

SearchMen

Facebook

Twitter

Pinterest

La riscossione dei crediti tributari costituisce un momento nevralgico tra la tutela dei diritti individuali del Contribuente e l’attuazione anche forzata del prelievo impositivo. La procedura di riscossione dei tributi deve svilupparsi nel giusto bilanciamento tra il dovere di contribuzione sancito dall’articolo 53 Cost. ed il riconoscimento di tutela giurisdizionale effettiva ex art. 24 e 113 Cost.

L’esazione forzata dei crediti tributari comunali,alla base del lavoro editoriale della guida e alla progettualità del sito, è stata imperniata per anni a due strumenti di esecuzione :il ruolo di cui all’articolo 49 del D.P.R. 602/1973 con la preventiva notifica della Cartella di Pagamento,procedura utilizzata dall’Agente della Riscossione Nazionale e, dall’utilizzo dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto del 14.04.1910 n°639 predisposta dai Comuni che eseguono direttamente la Riscossione ovvero dai soggetti affidatari del servizio di riscossione.

Con la Legge 160/2019, si assiste a una rivoluzione procedurale che coinvolge la fase dell’accertamento e della riscossione coattiva. La riforma agisce direttamente sull’avviso di accertamento per abbinare in un unico atto la forza accertativa con la forza precettiva della fase coattiva di Riscossione.

Ora per gli enti locali comunali esistono tre forme, di cui una parzialmente obbligatoria, per gli atti accertati dal 01.01.2020 per procedere alla riscossione dei crediti tributari:

– la desueta procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910,per gli atti accertati entro il 31.12.2019 o per talune entrate locali (es. sanzioni amministrative);

– il ricorso al Riscossore Nazionale (ora AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RISCOSSIONE) per il tramite del titolo esecutivo del Ruolo,previa notifica della Cartella di pagamento;

– L’accertamento impoesattivo, introdotto dalla Legge 160/2019.

Quest’ultimo è utilizzabile, secondo l’articolo 1, comma 784 della Legge 160/2019:

– dai comuni in forma diretta in quanto titolari originari della funzione;

– le province (città metropolitane) in forma diretta in quanto titolari originari della funzione;

– le forme associate dei comuni nella versione estesa derivata dalle norme sull’esercizio delle funzioni fondamentali: unioni, consorzi e altro

– dai soggetti affidatari del Servizio di Riscossione e in concessione.

La Legge 160/2019, prevede all’articolo 1- comma 795,l’invio,per importi fino al € 10.000,00,dopo che l’atto di cui al comma 792,è divenuto titolo esecutivo,prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che,se non si provvede al pagamento entro 30 giorni,saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Le procedure cautelari trovano disciplina nel titolo II del D.P.R. n°602/1973 e trattasi del fermo amministrativo di beni iscritti nei pubblici registri e dell’ipoteca su beni immobili. Queste misure sono definite di disturbo al debitore che evitano di giungere immediatamente all’esproprio di un bene,limitandone il suo utilizzo.

L’espropriazione forzata inizia con la notifica del pignoramento:”una ingiunzione che il Funzionario Responsabile della Riscossione fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicando i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.Lo scopo di assoggettare i beni pignorati ad un vincolo di indisponibilità, rende inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti ogni atto di disposizione del debitore.

Non sono pignorabili il diritto di uso,il diritto di abitazione,le quote delle società di persone,i crediti alimentari,i beni demaniali e patrimoniali indisponibili degli enti locali e dello Stato. Ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. n°602/1973, il pignoramento per de efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi più di 120 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Se il Pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, in caso di estinzione del procedimento e nell’ipotesi di perdita dell’efficacia,il procedente deve chiedere entro 10 giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

La guida del Funzionario Responsabile della Riscossione redatta dall’ Ufficiale della Riscossione Dott. Nicola CERNICCHIARO e

aggiornata alle ultime disposizioni normative,rappresenta un valido supporto“teorico-normativo” e “pratico-operativo”,per i neofiti della Riscossione Coattiva dei Tributi locali……oltre 200 pagine che accompagnano il lettore,con esempi e modelli editabili, nel complesso mondo delle procedure cautelari ed esecutive della riscossione forzata.

Il testo appare utile a coloro che si apprestano a diventare Funzionari Responsabili della Riscossione presso enti locali comunali ovvero neo assunti presso Società/Concessionari di Riscossione Tributi locali.

A partire da Febbraio 2024,il sito propone ogni mese un approfondimento giuridico in materia di riscossione dei tributi locali.